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Consegnato l’Hotel Melia’ con il supporto dello Studio Legale Meliado’ – apertura fissata al 1 agosto.

L’immobiliare milanese Step Real Estate, proprietaria dell’ex Hotel Helvetia, ha ufficialmente consegnato ieri a Soges Group di Firenze la gestione del nuovo albergo che dal 1 agosto si chiamerà “Hotel Melià Venezia Lido”.

L’annuncio arriva dall’Avvocato Giovanni Meliadò, legale che assiste la proprietà e che ha seguito passo dopo passo l’intera operazione. Missione compiuta dunque per Gabriele Pecci, amministratore unico della società, e per il padre Stefano, anima e cuore di questa importante operazione immobiliare nel centro dell’isola.

L’Helvetia è stato rilevato dalla famiglia Rizzo e ristrutturato da Step Real Estate con un impegno di 17 milioni di euro.

Le prime demolizioni del cantiere per la ristrutturazione erano iniziate alla fine del 2019 con i lavori partiti a febbraio 2020. Dopo circa 5 anni e mezzo parte il nuovo corso: Melià, colosso con circa 350 alberghi in 35 paesi di quattro continenti ed un portafoglio complessivo di 87 mila camere.

Il contratto di locazione è di 18 anni per un valore commerciale, a partire dalla terza annualità quando l’albergo sarà consolidato sul mercato, di 1,5 milioni di euro all’anno.

Studio Legale Meliadò

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Lo Studio Legale Meliadò Sostiene la Costruzione di Pozzi in Burkina Faso nel Progetto “Gioia di vivere acqua nel deserto”

Lo Studio Legale Meliadò annuncia con orgoglio il suo impegno a favore del progetto umanitario “Gioia di vivere acqua nel deserto”, che mira a garantire l’accesso all’acqua potabile in alcune delle regioni più aride e bisognose del Burkina Faso. In un’azione concreta di responsabilità sociale, lo Studio ha deciso di finanziare la costruzione di pozzi artesiani nelle zone più remote del paese, migliorando così le condizioni di vita di migliaia di persone.

Il Burkina Faso, paese dell’Africa occidentale, affronta gravi sfide legate alla scarsità d’acqua, una risorsa fondamentale per la salute e la sopravvivenza delle popolazioni. Con il progetto “Gioia di vivere acqua nel deserto”, l’obiettivo è non solo di garantire l’accesso all’acqua potabile, ma anche di creare infrastrutture che possano sostenere lo sviluppo a lungo termine delle comunità locali.

Grazie al contributo dello Studio Legale Meliadò, che ha deciso di destinare fondi per la costruzione e la manutenzione dei pozzi, molte famiglie beneficiarie vedranno migliorare la propria qualità della vita, riducendo il tempo dedicato alla ricerca dell’acqua e prevenendo malattie legate alla scarsità di risorse idriche. Questo gesto di solidarietà si inserisce in una più ampia iniziativa di responsabilità sociale, che vede lo Studio Legale Meliadò impegnato in numerosi progetti a favore delle popolazioni vulnerabili in diverse aree del mondo.

Il progetto, che è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità locale e dalle autorità del Burkina Faso, segna un passo importante verso l’autosufficienza idrica e lo sviluppo sostenibile di una regione che da anni lotta con gravi problemi di accesso all’acqua.

Studio Legale Meliadò

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Lo Studio Legale Meliadò ha affiancato la proprietà dell’Hotel Helvetia di Venezia Lido nel closing con Soges Group – Melia’ per la gestione dell’hotel.

Soges Group con LCA perfeziona l’affitto dell’azienda alberghiera Hotel Helvetia e avvia con Meliá Venezia Lido la partnership con Melià- Parte Locatrice assistita dallo Studio Legale Meliadò.

Soges Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale con il marchio Place of Charme, annuncia la chiusura di due operazioni strategiche per il proprio sviluppo nel settore dell’ospitalità di alta gamma.

La prima riguarda la finalizzazione dell’affitto dell’azienda alberghiera “Hotel Helvetia”, situata nel cuore di Firenze. Il contratto, stipulato nel luglio 2024 e inizialmente sottoposto a condizione risolutiva, è ora divenuto definitivamente efficace grazie al raggiungimento di un accordo tra le parti. Tale intesa ha permesso di superare la condizione risolutiva tramite la concessione di specifiche garanzie all’affittuario consentendo, altresì, l’inizio dei lavori propedeutici all’apertura dell’hotel.

Andrea Galardi, CEO di Soges Group, ha dichiarato: “Questo intesa è fondamentale non solo per la gestione di una struttura di grande prestigio, ma anche per consolidare la nostra presenza a Firenze, una delle mete turistiche più importanti d’Italia. L’Hotel Helvetia, grazie alla sua posizione strategica, diventerà un punto di riferimento per i visitatori della città e contribuirà in modo significativo alla crescita e all’espansione del nostro marchio Place of Charme“.

A pochi giorni di distanza dalla chiusura dell’operazione, Soges Group ha concluso un’altra importante operazione, ottenendo in locazione il complesso alberghiero situato sul Gran Viale del Lido di Venezia. In parallelo, la società ha sottoscritto un contratto di franchising con la prestigiosa catena alberghiera internazionale Meliá Hotels International S.A. (“Meliá”). Soges Group, pertanto, opererà l’hotel sotto il rinomato marchio Meliá Hotels & Resort.

Siamo entusiasti di questa operazione, che segna un’evoluzione strategica per il nostro Gruppo“, ha commentato Paolo Galardi, Presidente di Soges Group, “Lavorare con un brand prestigioso come Meliá ci permette di rafforzare la nostra presenza in destinazioni di grande attrattiva turistica, offrendo ai nostri ospiti esperienze uniche e di qualità“.

Grazie a queste due operazioni, il portafoglio di Soges Group si amplia a dodici strutture in gestione, segnando un traguardo storico per la società che, per la prima volta, supera i confini della Toscana e approda in una destinazione d’eccellenza come il Lido di Venezia.

Soges Group è stata assistita dallo studio legale LCA, con un team di professionisti guidato, per l’operazione Malaspina, dai partner Andrea Messuti e Giangiacomo Rocco di Torrepadula con la senior associate Claudia Bonetti e, per il deal veneziano, sempre dal partner Andrea Messuti con i senior associate Mario Niggeler e Alessia Ajelli e con la trainee Francesca Mana. I profili autorizzatori e amministrativi sono stati seguiti dalla partner Benedetta Mussini.

Per quanto riguarda l’operazione Lido Venezia, parte locatrice è stata assistita dallo Studio Legale Meliadò, con il partnerGiovanni Meliadò. 

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Dal 1° gennaio 2025 obbligo di PEC anche per gli amministratori delle società.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, ovvero l’obbligo di PEC personale.

Nella relazione illustrativa alla legge emerge che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
In questo modo, inoltre, si uniforma l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale.

In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n. 43836 con cui in sintesi viene chiarito quanto segue:

  • l’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori ed i membri dei Consigli di Amministrazione e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale.
  • le imprese già costituite al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge, hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi.
  • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
  • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
  • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
  • Viene, poi, richiamato l’art. 2630 cc, il quale prevede sanzioni per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, anche se appare fortemente dubbia la applicabilità di una sanzione derivante da una norma secondaria quale una Circolare Ministeriale.

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Lo Studio Legale Meliadò è ovviamente a disposizione per qualsivoglia chiarimento in materia.

Avv. Giovanni Meliadò

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Lo Studio Legale Meliadò assiste Nhoa ed il Management italiano nel procedimento di Notifica Golden Power della società taiwanese TCC per Opa su Nhoa. 

TTC Group Holding (TCC), attraverso più operazioni di acquisizione effettuate tra il 2021 ad oggi, è diventata la principale azionista di NHOA S.A., società di diritto francese ma con asset strategici in Italia e perciò stesso oggetto di preliminare notifica per l’esercizio dei poteri governativi (golden power). 

Il 4 luglio 2024, a seguito della ulteriore notifica effettuata dalla TCC al Dipartimento Golden Power, la Nhoa ha conferito incarico allo Studio Legale Meliadò per trattare con i rappresentanti del competente Ufficio del Governo per valutare le possibili misure che l’Autorità Governativa avrebbe potuto prevedere nei confronti di Nhoa S.A. all’esito della procedura di notifica, predisposizione di comunicati stampa, informative o contattare qualsivoglia soggetto, direttamente o indirettamente connesso all’Operazione ed alla procedura di notifica ed assistere l’Amministratore Delegato o altro dirigente apicale in eventuali audizioni, predisposizioni di memorie. 

Tcc Group Holdings, azionista di maggioranza di Nhoa all’88% con grandi affari in Cina, aveva annunciato difatti, di aver intenzione di presentare un’offerta pubblica di acquisto sulle residue azioni del gruppo. Tuttavia da febbraio 2024 Tcc aveva cominciato a cambiare i vertici esecutivi delle società italiane e confermato il CEO italiano per un solo anno e non per tra anni come usuale. Un mandato di corto raggio che avrebbe potuto comportare cambiamenti nella governance, con sempre maggiore controllo del management estero rispetto a quello italiano e che sarebbe possibile oggetto di criticità per la normativa sul golden power di gruppo.

Il 4 settembre 2024, il Governo “tenuto conto degli esiti delle audizioni delle società NHOA Corporate S.r.l., NHOA Energy S.r.l., Atlante Italia S.r.l. e FreeMove e Solution S.p.a. del 1 agosto 2024 […] rilevato che l’operazione notificata non comporta alcuna variazione nella situazione di controllo e gestione di NHOA S.A., e che non è stato predisposto alcun piano industriale ad hoc” ha imposto alla TCC una serie di prescrizioni, a tutela degli asset italiani NHOA e del Management.

Salini Impregilo comunica in una nota la firma del contratto per la cessione di Todini Costruzioni Generali a Prime System Kz Ltd, società costituita e organizzata secondo l’ordinamento legale del Kazakhstan e controllata dalla Zhol Zhondeushi Company Llp Group, per un corrispettivo di 50 milioni.

Salini Impregilo, nell’ambito di questa transazione, manterrà le attività di Todini in Italia e altre minori attività nel Nord Africa e alcune attività nelle aree dell’Est Europa, tra cui l’Ucraina.

Con questa operazione Salini Impregilo chiude il capitolo dismissioni. Era stato lo stesso Pietro Salini ad annunciare nel 2014 la messa in vendita della società controllata e che a sua volta era stata rilevata dalla famiglia Todini a fine 2009.

Per Prime System hanno agito Cms con un team composto da Graham Conlon, Valentina Santambrogio, Paolo Scarduelli, Lorenzo Bocedi e Anna Thompson e lo Studio Meliadò con Giovanni Meliadò, Claudio Pillot e Mariarosa Marozzo.

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Chiarimenti sulla disciplina dei trust

Si segnala la Circola dell’Agenzia delle Entrate pubblicata l’11 agosto 2021 in tema di Trust che, finalmente, ed alla luce del nuovo quadro giurisprudenziale, la circolare delinea nuovi criteri per l’applicazione delle imposte indirette, ritenendo superate le indicazioni fornite dalla precedente prassi. 

Nell’ambito dei trust , l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust.

Più specificamente:

– “Atto istitutivo del trust” se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa. 

“Atto di dotazione dei beni in trust”: imposta di registro in misura fissa.In base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, tale atto “non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust” (Cassazione, sentenza n. 8082/2020).
Inoltre, il “Trasferimento dei beni ai beneficiari” realizza il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni in quanto determina un effettivo trasferimento di ricchezza, a differenza della “costituzione del vincolo di destinazione”.

Imposte ipocatastali
Riguardo alle imposte ipocatastali la circolare chiarisce che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. 

Parimenti misura fissa per le formalità e volture catastali eseguite in caso di sostituzione del trustee 
Invece, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni, scontano le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale
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Avv. Giovanni Meliadò

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Decreto Sostegni bis

Il  Decreto Sostegni bis, come convertito nella Legge 106/2021 ha modificato le disposizioni dell’art. 26 del DPR 633/1972 disponendo che in materia di mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal cliente, laddove il cliente stesso venga assoggettato  a procedura concorsuale, il creditore potrà emettere la nota di variazione di credito Iva a partire, non più dalla chiusura della procedura concorsuale, ma dall’apertura della stessa, ovvero dall’inizio delle altre forme di gestione della crisi di impresa.

La modifica è di sicuro interesse per le imprese, benchè resti il  limite dell’applicabilità solo ai casi delle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della norma (26 maggio 2021), mentre per l crediti pregressi collegati alle procedure già in corso resta, in vigore la precedente normativa che presenta la criticità di subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità della procedura concorsuale che in Italia ha tempi medi di durata di oltre dieci anni. 

Difatti, in presenza di procedure concorsuali avviate successivamente all’entrata in vigore della norma, ovvero dopo il 26 maggio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U del D.L. 73/2021), la norma chiarisce che le rettifiche Iva in oggetto potranno essere eseguite dalle seguenti date:

– data della sentenza dichiarativa del fallimento;

– data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

– data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

– data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Resta invariata la disciplina prevista per le altre procedure di risoluzione della crisi (introdotta dal DLgs. 175/2014), che prevede l’emissione delle note di variazione in diminuzione a partire dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis della legge fallimentare) o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (ai sensi dell’art. 67, comma 3 , lettera d) della legge fallimentare).

Le modifiche apportate al citato articolo 26 risultano conformi ai principi dell’ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva), il quale rimette agli Stati membri la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, partendo dal principio fondamentale del sistema Iva, secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto.

Nell’attuale contesto, la possibilità, per il fornitore, di recuperare l’Iva al momento dell’apertura della crisi d’impresa, senza attendere gli anni necessari alla sua definizione, è una importante risorsa finanziaria, fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente incassato.

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Ordinanza del 27 Agosto 2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma sulla riduzione dei canoni di locazione per immobile ad uso commerciale

Il giudice in via cautelare ha accolto la domanda disponendo la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021; ha disposto inoltre la sospensione della garanzia fideiussoria fino ad un’esposizione debitoria di 30.000 Euro.

Con Ricorso Cautelare ex art 700 cpc depositato a giugno 2020, parte ricorrente chiedeva al Giudice di: ordinare alla parte resistente di non escutere la fideiussione a garanzie delle obbligazioni assunte con il contratto di locazione e disporre la riduzione del 50% del canone di locazione mensile a decorrere dal mese di aprile 2020 e fino all’ordinanza; in subordine di disporne la sospensione nella stessa misura, o nella diversa misura che riterrà di giustizia, a decorrere dal mese di aprile 2020 e fino all’ordinanza; disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalla conduttrice per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto [..].

Con decreto emesso in data 24.7.2020, il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per l’emissione di un decreto inaudita altera parte, fissava l’udienza di discussione del ricorso in data 6.8.2020.

Il giudice ha sostenuto il ricorso suscettibile di favorevole considerazione sotto il profilo del fumus bonis iuris e del periculum in mora.

 La parte ricorrente infatti pone a sostegno della sua domanda la violazione dei canoni di buona fede in senso oggettivo e della solidarietà da parte della resistente nella fase successiva alla stipulazione del contratto di locazione oggetto del ricorso.

Difatti secondo la ricorrente, la controparte non avrebbe ottemperato all’obbligo, derivante dalla clausola di buona fede e correttezza, di ricontrattare le condizioni economiche del contratto di locazione a seguito delle sopravvenienze legate all’insorgere della pandemia per Covid-19.

Il giudice sostiene che lo strumento della risoluzione giudiziale del contratto “squilibrato”, ex art 1467 co 3 cc, volta alla cancellazione del contratto, nella misura in cui quest’ultimo non contenga alcuna clausola di rinegoziazione derogatrice della disciplina legale, soprattutto per i contratti commerciali a lungo termine, possa in alcuni casi non essere opportuna e non rispondente all’interessa della stessa parte che, subendo l’aggravamento della propria posizione contrattuale, è legittimata solo a chiedere la risoluzione del contratto “squilibrato” e non anche la sua conservazione con equa rettifica delle condizioni contrattuali “squilibrate”.

La crisi economica dipesa dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali, devono qualificarsi quale sopravvenienza del sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale; invero, nel caso delle locazioni commerciali il contratto è stato stipulato “sul presupposto” di un impiego dell’immobile per l’effettivo svolgimento di attività produttiva.

Pertanto, pur in mancanza di clausole di rinegoziazione, i contratti a lungo termine, in applicazione del brocardo rebus sic stantibus, debbano continuare ad essere rispettati dai contraenti sino a quando rimangono intatte le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio.

Al contrario, qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia Covid- 19, la parte che riceverebbe uno svantaggio nel protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente, deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto (art 1375 cc).

Secondo un’interpretazione dottrinale la buona fede può essere anche utilizzata con funzione integrativa cogente, nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del contratto, che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l’alea normale del contratto. Secondo il citato orientamento le suddette circostanze si verificano nel caso dei cosiddetti contratti relazionali implicanti un rapporto continuativo tra le parti e che mal tollerano la risoluzione del contratto. All’interno di questa categoria sembrano poter rientrare anche i contratti di locazione di beni immobili per l’esercizio di attività produttive.

In queste ipotesi quindi sorge un obbligo generale delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale del contratto. La clausola di buona fede e correttezza ha la funzione di rendere flessibile l’ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore.

Pertanto in ragione della mancata ottemperanza della parte resistente dei doveri di contrattazione derivanti dai principi di buona fede e solidarietà, sembra necessario far intervenire la buona fede integrativa per riportare equilibrio nel contratto, nei limiti dell’alea negoziale normale.

Trattandosi inoltre di impossibilità temporanea parziale, il riflesso sull’obbligo di corrispondere il canone sarà dunque quello di subire ex art 1464 cc una riduzione destinata a cessare nel momento in cui la prestazione della resistente potrà tornare ad essere compiutamente eseguita.

Per questi motivi il giudice in via cautelare ha accolto la domanda disponendo la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021; ha disposto inoltre la sospensione della garanzia fideiussoria fino ad un’esposizione debitoria di 30.000 Euro.

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D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva PIF

A seguito della legge delega n. 117/2019, è stato promulgato ed entrerà in vigore il 30 luglio 2020 il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante le norme di attuazione della cosiddetta Direttiva PIF (Dir. UE n. 2017/1371), relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Il 6 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF.

Il testo è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e porterà a un’ulteriore estensione delle fattispecie di reato previste a carico degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Le numerose e rilevanti modifiche sulla disciplina della Responsabilità degli enti riguarderanno, in particolare, alcuni reati contro la pubblica amministrazione e i reati tributari (disciplinati dal D.Lgs. 74/2000 ed inseriti nel novello art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 a dicembre 2019, con la previsione delle seguenti fattispecie: dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

Il 5 luglio 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE avevano approvato l’articolato testo della Direttiva citata, che poneva l’obbligo a carico degli Stati membri di adottare, entro il 6 luglio 2019, degli strumenti di tutela della riscossione dell’IVA comunitaria a mezzo della repressione penalistica e tramite forme di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti che pregiudicano le finanze dell’UE.

La Direttiva era volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell’Unione in diritto amministrativo e civile con quelle di natura prettamente penalistica, “evitando al contempo incongruenze sia all’interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse” (Considerando n.3 della Direttiva).

Per permettere l’armonizzazione dell’ordinamento interno a tali principi, il Parlamento italiano aveva delegato il Governo ad adottare il presente decreto con la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (cd. legge di delegazione europea 2018).

L’art. 3 di questa legge stabiliva principi e criteri direttivi piuttosto precisi, ma per la verità anche molto ampi, delegando il Governo a svolgere ogni modifica necessaria per conformare l’ordinamento italiano alla Direttiva.

Così, il Governo ha ritenuto opportuno emanare uno specifico decreto, che desse attuazione proprio e solo a tali obblighi comunitari.

Il nuovo decreto apporta, innanzitutto, svariate modifiche al Codice Penale: vengono introdotte alcune aggravanti speciali ai delitti ex artt. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000. 

Sono stati, inoltre, novellati sia l’art. 322 bis c.p. (istigazione alla corruzione), che l’art. 640 c.p. (truffa), prevedendo un’estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell’UE, con una dilatazione sempre più marcata del concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Altra novità di assoluto rilievo consiste nella previsione della punibilità mediante tentativo (generalmente esclusa dall’art. 6 D. Lgs. 74/2000) per i reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele), in caso di fatti transnazionali (all’interno dell’Unione), se commessi al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sono state apportate modifiche al T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43) e della Legge 23 dicembre 1986, n.898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).

Altra novità di grande importanza consiste nell’estensione del catalogo dei reati presupposto alla responsabilità degli enti.

Nel D.Lgs. 231/2001 vengono, difatti, introdotti i delitti di: frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986), peculato ex art. 314, co. 1, c.p. ad esclusione del peculato d’uso, peculato mediante profitto dell’errore altrui ex art. 316 c.p., abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200), omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200), indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200) e contrabbando (D.P.R. 43/1973).

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L’azienda farmaceutica non può essere condannata a risarcire il paziente per i danni collaterali prodotti dal farmaco se ha adeguatamente segnalato la possibilità dell’effetto indesiderato nel bugiardino.

In tema di responsabilità civile  nella produzione ed immissione in commercio di farmaci,  la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6587 del 7 marzo 2019  ha statuito che l’Impresa Farmaceutica sia tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le sperimentazioni e dei protocolli previsti dalla legge prima della produzione e della immissione in commercio del farmaco ed inoltre a segnalare in maniera adeguata l’effetto indesiderato rendendo adeguatamente edotti i consumatori nella maniera più completa possibile.

Molto spesso, però, pure in presenza di segnalazioni di effetti collaterali nel “bugiardino” vengono iniziati, da parte di soggetti che hanno assunto un determinato farmaco, giudizi risarcitori nei confronti di Case Farmaceutiche. 

La Corte Cassazione con la sentenza enunciata, ha sviscerato la problematica della accettazione degli effetti collaterali e, pur non contestando la sussistenza del nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la sindrome riportata dal paziente, oggetto del giudizio risarcitorio, nel caso esaminato ha escluso la difettosità del prodotto sulla base della bassissima frequenza statistica di verificazione degli effetti collaterali.  Il riferimento, in tal senso, è dato dal rapporto costi-benefici derivanti dalla commercializzazione del prodotto. 

Tale approfondimento è stato affrontato per un tema, oggi di grande attualità, in materia di   vaccinazioni obbligatorie, reputando, la Corte di Cassazione, che il rischio di affezioni scaturenti dalla somministrazione dei vaccini sia tollerabile dal legislatore perché compensato dal beneficio apportato alla collettività. Concetto, questo, applicabile in tutti i casi di danni derivanti dall’assunzione di farmaci.

 In altri termini, il legislatore, pur consapevole del rischio, ritenuto inevitabile, di patologie derivanti dalla somministrazione del vaccino, ha reputato di privilegiare la salute pubblica sacrificando i singoli danneggiati. Si approda, quindi, al c.d. risk- utility test, volto a tutelare la sicurezza dei prodotti ad ampio raggio con riferimento al parametro della sicurezza sociale. Ai produttori, infatti, non si richiede di garantire la “più rigorosa innocuità” dei prodotti come condizione essenziale della commercializzazione, in quanto nessun prodotto può essere ritenuto sicuro al cento per cento.

 Infatti, lo stesso Codice del Consumo (art. 117) ha adottato la nozione c.d. relazionale di difetto, facendo riferimento alla “sicurezza che si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”. Ne deriva che, in tale contesto, il dato statistico assume valore preponderante e quindi se un prodotto è utile e non determina effetti collaterali in alta percentuale di casi, il requisito della sicurezza può essere ritenuto integrato e, dal canto suo, il singolo consumatore tenuto a sopportare la contrapposta bassa percentuale di rischio di danno. Infatti, nella vicenda esaminata dalla Cassazione, la ridottissima percentuale di rischio di effetti collaterali ha indotto il Collegio a qualificare il farmaco assunto come prodotto sicuro secondo gli standard della disciplina consumeristica fermo restando l’obbligo, per la casa produttrice del farmaco, di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, eseguendo le sperimentazioni previste dalla legge in materia e l’adeguata informazione dei pazienti, attuata mediante il bugiardino ed il costante monitoraggio e aggiornamento delle conoscenze commerciali e terapeutiche.

Studio Legale Meliadò

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Studio Legale Meliadò

Lo Studio nasce nel 1960 per iniziativa dell’Avv. Giuseppe Meliadò (1924-2003) il quale, dopo alcuni anni di pratica presso importanti Studi Legali dell’epoca, decide di aprire un proprio Studio, concentrandosi sulle attività di risanamento aziendale, ristrutturazione dei debiti e procedure concorsuali.

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