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La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, ovvero l’obbligo di PEC personale.

Nella relazione illustrativa alla legge emerge che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
In questo modo, inoltre, si uniforma l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale.

In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n. 43836 con cui in sintesi viene chiarito quanto segue:

  • l’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori ed i membri dei Consigli di Amministrazione e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale.
  • le imprese già costituite al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge, hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi.
  • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
  • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
  • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
  • Viene, poi, richiamato l’art. 2630 cc, il quale prevede sanzioni per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, anche se appare fortemente dubbia la applicabilità di una sanzione derivante da una norma secondaria quale una Circolare Ministeriale.

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Lo Studio Legale Meliadò è ovviamente a disposizione per qualsivoglia chiarimento in materia.

Avv. Giovanni Meliadò

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