Studio Legale Meliadò
Decreto Sostegni bis

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Decreto Sostegni bis

Il  Decreto Sostegni bis, come convertito nella Legge 106/2021 ha modificato le disposizioni dell’art. 26 del DPR 633/1972 disponendo che in materia di mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal cliente, laddove il cliente stesso venga assoggettato  a procedura concorsuale, il creditore potrà emettere la nota di variazione di credito Iva a partire, non più dalla chiusura della procedura concorsuale, ma dall’apertura della stessa, ovvero dall’inizio delle altre forme di gestione della crisi di impresa.

La modifica è di sicuro interesse per le imprese, benchè resti il  limite dell’applicabilità solo ai casi delle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della norma (26 maggio 2021), mentre per l crediti pregressi collegati alle procedure già in corso resta, in vigore la precedente normativa che presenta la criticità di subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità della procedura concorsuale che in Italia ha tempi medi di durata di oltre dieci anni.

Difatti, in presenza di procedure concorsuali avviate successivamente all’entrata in vigore della norma, ovvero dopo il 26 maggio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U del D.L. 73/2021), la norma chiarisce che le rettifiche Iva in oggetto potranno essere eseguite dalle seguenti date:

– data della sentenza dichiarativa del fallimento;

– data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

– data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

– data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Resta invariata la disciplina prevista per le altre procedure di risoluzione della crisi (introdotta dal DLgs. 175/2014), che prevede l’emissione delle note di variazione in diminuzione a partire dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis della legge fallimentare) o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (ai sensi dell’art. 67, comma 3 , lettera d) della legge fallimentare).

Le modifiche apportate al citato articolo 26 risultano conformi ai principi dell’ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva), il quale rimette agli Stati membri la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, partendo dal principio fondamentale del sistema Iva, secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto.

Nell’attuale contesto, la possibilità, per il fornitore, di recuperare l’Iva al momento dell’apertura della crisi d’impresa, senza attendere gli anni necessari alla sua definizione, è una importante risorsa finanziaria, fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente incassato.

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