Studio Legale Meliadò
Il lavoratore non vuole vaccinarsi? Sospensione e stop alla retribuzione
Il lavoratore non vuole vaccinarsi? Sospensione e stop alla retribuzione
PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI MODENA- ORDINANZA N. 2467 DEL 23 LUGLIO 2021
Il lavoratore non vuole vaccinarsi? Sospensione e stop alla retribuzione
C’è «obbligo da parte del datore di lavoro di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori», pertanto l'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19. Questa volta lo ha stabilito il Tribunale di Modena, Presidente Emilia Salvatore, con l'ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio che fa il punto sui diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia.
«Il datore di lavoro – si legge nella pronuncia – si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo, ai sensi dell'art. 2087 del Codice civile, di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori».
Il Tribunale ricorda come la direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro. Rientra quindi tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, dettati dal Dlgs 81/2008, quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni.
Il caso: due fisioterapiste di una Rsa
Nel caso di specie, a presentare il ricorso erano state due fisioterapiste di una Rsa assunte da una cooperativa di Modena che le aveva sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi.
Il Tribunale ricostruisce la vicenda in via generale, delineando il quadro della normativa esistente pervenendo alla conclusione che il rifiuto a vaccinarsi può comportare conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell'idoneità alla mansione con conseguente facoltà del Datore di lavoro di sospendere dal servizio il lavoratore senza retribuzione; ed infatti – argomenta l’ordinanza – “Il principio di solidarietà collettiva, grava su tutti (compresi i lavoratori) e rende legittima la scelta del datore di lavoro di allontanare momentaneamente il lavoratore non vaccinato”.
Le motivazioni fanno leva su principi di rilievo costituzionale come il diritto alla salute degli altri dipendenti e dei clienti ed il principio di libera iniziativa economica fissato dall'articolo 41 della Costituzione.