L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/1386, pienamente operativo dal 17 gennaio 2028, impone agli operatori del diritto e agli investitori una revisione immediata delle procedure di due diligence nelle operazioni di M&A.
Per comprendere la portata di tale intervento, occorre innanzitutto definire cosa si intende per Investimenti Diretti Esteri (FDI), si tratta, in estrema sintesi, di flussi di capitale provenienti da soggetti extra-UE, siano essi imprese o persone fisiche, volti ad acquisire una partecipazione in aziende europee tale da consentire l’esercizio di un controllo o di un’influenza significativa nella gestione.
È proprio su questo tipo di operazioni che il nuovo quadro normativo interviene, segnando il passaggio definitivo da un sistema di cooperazione facoltativa tra gli Stati membri a un regime di controllo stringente, obbligatorio e armonizzato su scala continentale. Se fino a ieri la gestione del rischio legato al Golden Power poteva contare su una certa discrezionalità nazionale, il nuovo quadro normativo azzera i margini di incertezza, imponendo a ogni Stato dell’Unione l’adozione di meccanismi di controllo basati su standard minimi rigorosi.
Per chi opera in Italia, questo significa che la consolidata prassi del Golden Power non deve più essere vista solo come una disciplina domestica, ma come parte integrante di una strategia difensiva europea, capace di far scattare poteri di veto e verifiche anche in operazioni transfrontaliere che coinvolgono attori di Paesi terzi.
La protezione degli asset strategici e della sicurezza nazionale è diventata una priorità assoluta nell’agenda legislativa europea e nazionale, culminata con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/1386 relativo al controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione.
Questa nuova disciplina, destinata a trovare piena applicazione a partire dal 17 gennaio 2028, abroga e sostituisce il precedente Regolamento (UE) 2019/452, segnando un punto di svolta decisivo per le operazioni societarie transfrontaliere e trasformando in modo profondo l’architettura di tutela economica dell’Unione.
Il cuore di questa riforma, che richiede la massima attenzione in fase di strutturazione di qualsiasi deal, risiede nel consolidamento del principio di look-through.
La nuova disciplina non si limita a colpire l’investimento diretto, ma estende inequivocabilmente il raggio d’azione alle acquisizioni condotte da società con sede legale nell’Unione Europea che siano però controllate, in ultima istanza, da entità o soggetti extra-UE.
Questa norma, che traduce in obbligo vincolante una prassi amministrativa già adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, elimina definitivamente la possibilità di aggirare i controlli mediante veicoli societari costituiti in giurisdizioni europee storicamente più permissive, rendendo indispensabile un’analisi preventiva e approfondita della catena di controllo dei soggetti acquirenti prima di sottoscrivere qualsiasi impegno vincolante.
Un altro profilo di estrema rilevanza pratica riguarda gli investimenti cosiddetti Greenfield.
Nonostante la volontà del legislatore europeo di non paralizzare l’ingresso di nuovi capitali, il regolamento include esplicitamente la creazione di nuove attività o la realizzazione di nuove infrastrutture nel perimetro dello screening, specialmente in settori critici come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, le tecnologie quantistiche e le materie prime.
Per le imprese e i consulenti, ciò comporta l’obbligo di sottoporre a un vaglio di compatibilità legale anche la fase genetica di nuove iniziative imprenditoriali, valutando tempestivamente il rischio che le autorità di governo esercitino la facoltà di autorizzazione preventiva.
A chiudere il cerchio di una disciplina estremamente rigorosa è il nuovo potere di controllo incrociato attribuito alla Commissione Europea e agli Stati membri.
La normativa consente infatti di formulare rilievi e pareri su operazioni non notificate tempestivamente, esponendo le imprese al rischio concreto di veder contestata, e potenzialmente invalidata, un’operazione già conclusa a seguito di una segnalazione arrivata dall’esterno.
In questo scenario, la due diligence non può più limitarsi al perimetro nazionale, ma deve considerare il rischio sistemico europeo come una variabile fondamentale per determinare la validità e la tenuta giuridica dell’intera operazione di M&A.
Il mancato rispetto di queste procedure non espone solo a sanzioni amministrative, ma può condurre alla nullità degli atti e allo scioglimento coattivo dell’investimento, rendendo imprescindibile una consulenza altamente qualificata nella gestione dei procedimenti di notifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire la piena compliance normativa e la sicurezza giuridica dell’operazione, ambito nel quale lo Studio Legale Meliadò offre un’assistenza consolidata e strategica.



