Il D.L. 21 novembre 2025, n. 175, vigente dal 22 novembre 2025, interviene su tre fronti centrali: credito d’imposta Transizione 5.0, riordino della disciplina delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili e modifiche alla normativa sul Golden Power.
1. Transizione 5.0: chiarimenti su termini, cumulo e controlli
Sul piano agevolativo, il decreto fissa al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione al GSE delle comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, con possibilità di integrazione documentale entro il 6 dicembre 2025 nei soli casi indicati dalla norma.
Di particolare rilievo è l’interpretazione autentica del divieto di cumulo: per i medesimi beni l’impresa non può chiedere sia il credito Transizione 5.0 sia il credito per investimenti in beni strumentali nuovi.
Il decreto rafforza inoltre il ruolo del GSE, al quale vengono attribuite direttamente le funzioni di vigilanza sulle certificazioni e di controllo sui presupposti tecnici del beneficio; nei giudizi tributari contro gli atti di recupero, il GSE è espressamente qualificato come litisconsorte necessario.
Aree idonee FER: riordino della disciplina nel Testo unico FER
Il provvedimento trasferisce nel d.lgs. n. 190/2024 (TU FER) la disciplina delle aree idonee, con abrogazione degli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021.
Tra le aree idonee ope legis rientrano, tra le altre:
- siti con impianti FER già esistenti;
- aree oggetto di bonifica;
- cave e miniere cessate;
- discariche chiuse;
- aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali;
- beni del demanio militare e altri beni pubblici statali.
Per il fotovoltaico, il legislatore amplia ulteriormente il perimetro delle aree idonee includendo anche edifici e strutture edificate, aree industriali, commerciali e logistiche, coperture di parcheggi, invasi idrici e aree del servizio idrico integrato.
Aree agricole e agrivoltaico
Nelle zone agricole, l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra è ora ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla nuova disciplina.
Resta invece sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici, definiti come impianti che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali, con obbligo di dichiarazione asseverata attestante la conservazione di almeno l’80% della produzione lorda vendibile.
La riforma si inserisce in un quadro giurisprudenziale che valorizza il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili Cit. 8 e che esclude la legittimità di divieti regionali generali e astratti alla localizzazione degli impianti FER.
4. Ruolo delle Regioni
Le Regioni devono individuare con legge ulteriori aree idonee entro i termini fissati dal decreto, nel rispetto di criteri vincolanti e degli obiettivi di potenza installata coerenti con il PNIEC. In caso di inerzia, è previsto l’esercizio del potere sostitutivo statale.
Golden Power: più coordinamento con BCE e Commissione UE
L’art. 2-bis modifica la disciplina dei poteri speciali nei settori strategici, con un focus particolare sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
La novità più significativa è il coordinamento con le autorità europee: quando l’operazione è soggetta anche alla valutazione della BCE o della Commissione europea, i poteri speciali nazionali non possono essere esercitati prima della conclusione di tali procedimenti.
Il decreto introduce inoltre il riferimento alla “sicurezza economica e finanziaria nazionale” come parametro di valutazione nelle acquisizioni, ma solo nei limiti in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia già garantita dalla normativa di settore.



